Italian(i)
30 Quando alcuno avrà percossa a morte una persona, sia quel micidiale ucciso, in sul dire di più testimoni; ma non possa un solo testimonio render testimonianza contro a una persona a morte.
31 E non prendete prezzo di riscatto per la vita dell’ucciditore, il quale è colpevole, e degno di morte; anzi del tutto sia fatto morire.
32 Parimente non prendete alcun prezzo, per lasciar rifuggire alcuno alla città del suo rifugio; nè per ritornare a dimorar nel paese avanti la morte del Sacerdote.
33 E non profanate il paese, nel quale voi abiterete; conciossiachè il sangue profani il paese; e il paese non può esser purgato del sangue, che sarà stato sparso in esso, se non col sangue di chi l’avrà sparso.