Italian(i)
11 E quest’è la legge del sacrificio da render grazie, che si offerirà al Signore.
12 Se alcuno l’offerisce per sacrificio di laude, offerisca, oltre ad esso sacrificio di laude, delle focacce azzime, intrise con olio, e delle schiacciate azzime, unte con olio; e del fior di farina, cotta in su la teglia, in focacce intrise con olio.
13 Offerisca ancora per sua offerta, oltre a quelle focacce, del pan lievitato, insieme col suo sacrificio di laude, da render grazie.
14 E di quel pane lievitato, presentine uno di tutta l’offerta, in offerta elevata al Signore; ed esso sia del sacerdote che avrà sparso il sangue del sacrificio da render grazie.
15 E mangisi la carne del suo sacrificio di laude da render grazie, nel giorno stesso ch’egli avrà fatta la sua offerta; non lascisene nulla di avanzo fino alla mattina.
16 E se il sacrificio ch’egli offerirà è votato, o volontario, mangisi nel giorno stesso ch’egli l’avrà offerto; e se ne rimane alcuna cosa, mangisi il giorno seguente.
17 E brucisi col fuoco quello che sarà rimasto della carne di esso sacrificio fino al terzo giorno.