Exodus 21:1-23

Italian(i) 1 OR queste sono le leggi giudiciali, le quali tu proporrai loro: 2 Quando tu avrai comperato un servo Ebreo, servati egli sei anni; ma al settimo anno vadasene franco, senza pagar nulla. 3 Se egli è venuto sol col suo corpo, vadasene col suo corpo; se egli avea moglie, vadasene la sua moglie con lui. 4 Se il suo signore gli ha data moglie, la quale gli abbia partoriti figliuoli o figliuole; quella moglie, e i figliuoli di essa, sieno del signore; e vadasene egli col suo corpo. 5 Ma se pure il servo dice: Io amo il mio signore, la mia moglie, e i miei figliuoli; io non me ne voglio andar franco; 6 faccialo il suo signore comparire davanti a’ giudici; poi faccialo appressare all’uscio, o allo stipite della porta, e forigli l’orecchio con una lesina; e servagli colui in perpetuo. 7 E quando alcuno avrà venduta la sua figliuola per serva, non esca ella di casa, come i servi ne escono. 8 Se ella dispiace al suo signore, a cui il padre l’avrà sposata, facciala quello franca; non abbia podestà di venderla a un popolo straniero, dopo averle rotta la fede. 9 E se egli la fa sposare al suo figliuolo, facciale secondo la ragion delle fanciulle. 10 Se egli gliene prende un’altra, non tolgale il nutrimento, nè il vestire, nè la coabitazione. 11 E se egli non le fa queste tre cose, vadasene ella gratuitamente, senza pagar danari alcuni. 12 Chi avrà percosso un uomo, sì che egli ne muoia, del tutto sia fatto morire. 13 Ma, quant’è a colui che non l’avrà appostato, anzi Iddio glielo avrà fatto scontrar nelle mani, io ti costituirò un luogo, al quale colui rifugga. 14 Ma, quando alcuno per temerità avrà macchinato contro al suo prossimo, per ucciderlo con inganno, trallo fuori, eziandio d’appresso al mio altare, perchè muoia. 15 Chi avrà battuto suo padre, o sua madre, del tutto sia fatto morire. 16 Parimente, chi avrà rubata una persona, o sia che l’abbia venduta, o che gli sia trovata in mano, del tutto sia fatto morire. 17 Ed anche, chi avrà maledetto suo padre, o sua madre, del tutto sia fatto morire. 18 E quando alcuni contenderanno insieme, e l’uno avrà percosso l’altro con pietra, o col pugno, onde egli non muoia, ma giaccia in letto; 19 se egli si rileva, e cammina fuori in sul suo bastone, colui che l’avrà percosso sia assolto; sol gli paghi ciò ch’egli è stato a bada, e lo faccia medicare fino a compiuta guarigione. 20 E quando alcuno avrà percosso il suo servo, o la sua serva, con un bastone, sì che gli muoia sotto la mano, facciasene del tutto punizione. 21 Ma se pur campa un giorno, o due, non facciasene punizione; perciocchè è suo danaro. 22 E quando alcuni, contendendo insieme, avranno percossa una donna gravida, sì che il parto n’esca fuori, ma pur non vi sarà caso di morte; sia colui che l’avrà percossa condannato ad ammenda, secondo che il marito della donna gl’imporrà; e paghila per autorità de’ giudici. 23 Ma, se vi è caso di morte, metti vita per vita;